Art. 4.
(Compiti delle regioni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni:

          a) elaborano i programmi regionali per le attività musicali;

          b) concorrono alla programmazione delle residenze multiculturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), mediante piani regionali triennali;

          c) assicurano la distribuzione della produzione musicale sul territorio di competenza;

          d) promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.