1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni:
a) elaborano i programmi regionali per le attività musicali;
b) concorrono alla programmazione delle residenze multiculturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), mediante piani regionali triennali;
c) assicurano la distribuzione della produzione musicale sul territorio di competenza;
d) promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.